sabato - 27 Luglio - 2024

1350 euro di indennità se hai lavorato in questi anni: chi ne ha diritto

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La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, meglio conosciuta come NASPI, è entrata in vigore a partire dal 1 maggio 2015, sostituendo l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la mini-ASpI nei casi di disoccupazione involontaria. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di queste prestazioni e vedremo come funzionano e a chi sono destinate.

La NASPI è una indennità che rientra nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. È rivolta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, offrendo un sostegno economico calcolato sulla base del 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni. La somma erogata, tuttavia, non può superare l’importo minimo stabilito per il 2023, fissato a 1.352,19 euro.

A chi aspetta l’indennità

Per i lavoratori licenziati prima del 1 maggio 2015, invece, l’indennità di riferimento resta la ASpI, destinata a chi ha perso l’occupazione in maniera involontaria. Questa prestazione si rivolge a diverse categorie di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, come gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Al contrario, non possono accedere all’ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Per accedere all’ASpI, i lavoratori devono presentare una specifica domanda. L’indennità viene erogata a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la domanda sia presentata entro tale termine. Se la domanda viene presentata in ritardo, l’ASpI viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione. In caso di presentazione della domanda presso il Centro per l’Impiego, l’indennità viene erogata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Per quanto riguarda l’importo dell’ASpI, questo corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, purché non superi l’importo massimo stabilito per legge e rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Per il 2014, l’importo massimo era di 1.192,98 euro, mentre per il 2015 di 1.195,37 euro. È importante notare che l’importo dell’indennità non può mai superare un certo limite massimo, stabilito annualmente per legge.

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